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Chiunque, nel fine di commettere un delitto, ne ha intrapresa, con atti esteriori ed idonei, l'esecuzione, ma per circostanze fortuite ed indipendenti dalla propria volonta' non ha compiuto tutto cio' che e' necessario alla sua consumazione, e' punito con la reclusione per tempo non minore di dodici anni, ove la pena stabilita, per il delitto sia dell'ergastolo, e negli altri casi con la pena che si applicherebbe per il delitto medesimo diminuita dalla meta' ai due terzi.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art58 · fonte del testo

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