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[1]Quando una contravvenzione e' commessa da persona subordinata all'altrui autorita', direzione o vigilanza, anche temporanea, per ragione di famiglia, educazione, istruzione, custodia o lavoro, si osservano le norme seguenti:
[2]1°. la pena si applica soltanto alla persona rivestita dell'autorita', direzione o vigilanza, se la contravvenzione e' stata commessa per suo ordine e si riferisce a disposizioni che la detta persona era tenuta, per legge o regolamento, a far osservare;
[3]2°. la pena si applica anche alla persona subordinata, se questa ha commesso la contravvenzione, nel caso espresso al numero 1.°, contro uno speciale precetto od avvertimento dell'Autorita';
[4]3°. la pena, oltre alla persona subordinata, si applica pure alla persona rivestita dell'autorita', direzione o vigilanza, se la contravvenzione si riferisce a disposizioni che la detta persona era tenuta a far osservare, anche indipendentemente da legge o regolamento qualora, potendolo, non abbia usato diligenza sufficiente per impedirla.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
