Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Quando una contravvenzione e' commessa da persona subordinata all'altrui autorita', direzione o vigilanza, anche temporanea, per ragione di famiglia, educazione, istruzione, custodia o lavoro, si osservano le norme seguenti:

[2]1°. la pena si applica soltanto alla persona rivestita dell'autorita', direzione o vigilanza, se la contravvenzione e' stata commessa per suo ordine e si riferisce a disposizioni che la detta persona era tenuta, per legge o regolamento, a far osservare;

[3]2°. la pena si applica anche alla persona subordinata, se questa ha commesso la contravvenzione, nel caso espresso al numero 1.°, contro uno speciale precetto od avvertimento dell'Autorita';

[4]3°. la pena, oltre alla persona subordinata, si applica pure alla persona rivestita dell'autorita', direzione o vigilanza, se la contravvenzione si riferisce a disposizioni che la detta persona era tenuta a far osservare, anche indipendentemente da legge o regolamento qualora, potendolo, non abbia usato diligenza sufficiente per impedirla.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art57 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari