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Oltre le diminuzioni di pena espressamente stabilite dalla legge, se occorrono circostanze attenuanti in favore del colpevole, alla pena dell'ergastolo e' surrogata quella della reclusione per trent'anni, e le altre pene sono diminuite di un sesto.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
