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[1]Non si procede contro il sordomuto che nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto gli anni quattordici.
[2]Al sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni, ma non ancora diciotto, si applicano le disposizioni dell'articolo 53; e, nel caso della prima parte dell'articolo stesso, ove egli non abbia ancora compiuto diciotto anni, puo' essere rinchiuso in un istituto di educazione e correzione fino all'eta' di ventiquattro anni compiuti.
[3]Al sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto diciotto anni ma non ancora ventuno, si applicano le disposizioni dell'articolo 54; e, se aveva compiuto ventun anni, in luogo dell'ergastolo si applica la reclusione da venti a trent'anni, e le altre pene si applicano diminuite di un terzo.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
