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[1]Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto quattordici anni, ma non ancora diciotto, e' punito secondo le norme seguenti:
[2]1°. Se la pena stabilita per il reato commesso e' l'ergastolo, si applica quella della reclusione da dodici a venti anni;
[3]2°. Se la pena e' di altra specie, si applica diminuita della meta'. Se la pena e' restrittiva della liberta' personale, puo' essere fatta scontare in una casa di custodia, qualora il condannato non abbia ancora compiuto diciotto anni.
[4]La pena della interdizione dai pubblici ufficii e la disposizione del primo capoverso dell'articolo 32 non sono applicate se al tempo della condanna il colpevole e' tuttora minore di diciotto anni.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
