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[1]Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto nove anni, ma non ancora quattordici, ove non risulti che abbia agito con discernimento, non soggiace a pena. Tuttavia il giudice puo' ordinare che il minore sia rinchiuso in un istituto di educazione e correzione per un tempo non eccedente la maggiore eta', ovvero che sia consegnato ai parenti od a coloro che hanno obbligo di provvedere alla educazione del minore, affinche' vigilino sulla condotta di lui, sotto pena, in caso di inosservanza, di una multa sino a lire mille.

[2]Ove risulti che abbia agito con discernimento, la pena stabilita per il reato commesso e' diminuita secondo le norme seguenti:

[3]1°. in luogo dell'ergastolo si applica la reclusione da sei a quindici anni;

[4]2°. le altre pene si applicano con le diminuzioni determinate nei numeri 3°. e 4° dell'articolo 48.

[5]Se la pena e' restrittiva della liberta' personale, il colpevole che al tempo della condanna non ha ancora compiuto diciotto anni, la sconta in una casa di custodia, ancorche' sia stata surrogata ad una pena pecuniaria.

[6]La pena dell'interdizione dai pubblici uffici e la disposizione del primo capoverso dell'art. 32 non sono applicate.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art53 · fonte del testo

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