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[1]Chiunque senza permesso di chi ne ha il diritto, e fuori del caso di assoluta necessita', entra con qualsiasi pretesto nell'altrui fondo recinto da fossa, da siepe viva o da stabile riparo, ovvero vi introduce o fa passare animali, e' punito, quando il fatto non costituisca reato, piu' grave, con l'ammenda sino a lire cinquanta; e in caso di recidiva con l'arresto sino ad un mese.
[2]UMBERTO
[3]G. Zanardelli
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
