Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Quando alcuna delle cause indicate nell'articolo precedente e' tale che, senza escludere l'imputabilita', la scema grandemente, la pena stabilita per il reato commesso e' diminuita secondo le norme seguenti:

[2]1° in luogo dell'ergastolo, si applica la reclusione per tempo non minore di sei anni;

[3]2°. In luogo della interdizione perpetua dai pubblici uffici, si applica l'interdizione temporanea;

[4]3°. la pena temporanea restrittiva della liberta' personale si applica nella durata da tre a dieci anni, ove la pena che si applicherebbe per il reato commesso fosse superiore a dodici anni; nella durata da uno a cinque anni, ove fosse superiore a sei e non a dodici anni; e negli altri casi in una durata inferiore alla meta' della pena che sarebbe applicata;

[5]4°. la pena pecuniaria si applica con la diminuzione della meta'.

[6]Il giudice puo' ordinare che la pena restrittiva della liberta' personale sia scontata in una casa di custodia.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art48 · fonte del testo

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