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[1]Quando alcuna delle cause indicate nell'articolo precedente e' tale che, senza escludere l'imputabilita', la scema grandemente, la pena stabilita per il reato commesso e' diminuita secondo le norme seguenti:
[2]1° in luogo dell'ergastolo, si applica la reclusione per tempo non minore di sei anni;
[3]2°. In luogo della interdizione perpetua dai pubblici uffici, si applica l'interdizione temporanea;
[4]3°. la pena temporanea restrittiva della liberta' personale si applica nella durata da tre a dieci anni, ove la pena che si applicherebbe per il reato commesso fosse superiore a dodici anni; nella durata da uno a cinque anni, ove fosse superiore a sei e non a dodici anni; e negli altri casi in una durata inferiore alla meta' della pena che sarebbe applicata;
[5]4°. la pena pecuniaria si applica con la diminuzione della meta'.
[6]Il giudice puo' ordinare che la pena restrittiva della liberta' personale sia scontata in una casa di custodia.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
