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[1]Chiunque, essendo stato condannato per illecita mendicita' o per delitti contro la proprieta', o essendo sottoposto alle vigilanza speciale dell'Autorita' di pubblica sicurezza, e' sorpreso in possesso di danaro valori od oggetti non confacenti alla sua condizione, e di cui non sappia giustificare la legittima provenienza, e' punito con l'arresto sino, ad un mese; e da quindici giorni a due mesi, se il fatto e' avvenuto da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole.
[2]Gli oggetti sono sempre confiscati.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
