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Chiunque mostra in pubblico nudita' invereconde, o, col mezzo di discorsi, atti o canti osceni, offende altrimenti la pubblica decenza, e' punito, quando il fatto non costituisca un delitto, con l'arresto sino ad un mese.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
