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[1]Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, maliziosamente cagiona l'ubbriachezza altrui, ovvero somministra bevande od altre sostanze inebbrianti a persone gia' ebbre, e' punito con l'arresto sino a dieci giorni.

[2]Se il fatto e' commesso verso una persona che non ha compiuto quindici anni, o che trovasi manifestamente in uno stato anormale per debolezza o alterazione di mente, la pena e' dell'arresto da dieci giorni ad un mese.

[3]Se il contravventore e' che per professione smercia le dette bevande o sostanze inebbrianti, e' aggiunta la sospensione dalla professione.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art470 · fonte del testo

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