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Chiunque riceve in custodia o licenzia persone a lui consegnate come affette da alienazione mentale, senza darne immediata denuncia all'Autorita', ovvero, quando cio' sia prescritto, senza l'autorizzazione di questa, e' punito con l'ammenda sino a lire cinquecento, cui puo' essere aggiunto l'arresto sino ad un mese.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
