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Chiunque, in modo diverso da quello preveduto nell'articolo precedente, fa o lascia produrre all'interno od all'esterno della propria abitazione, per inosservanza delle leggi o dei regolamenti, delle esalazioni insalubri e' punito con l'ammenda sino a lire cento.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
