Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque viola gli ordini pubblicati dall'Autorita' competente per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia epidemica o contagiosa, e' punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire cinquanta a mille.
[2]La pena e' dell'arresto sino a tre mesi e dell'ammenda sino a lire cento, se trattasi di epizoozia.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
