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Chiunque getta o versa in luogo di pubblico passaggio, od anche in un recinto privato comune a piu' famiglie di abitatori, cose, atte ad offendere od imbrattare le persone, e' punito con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda sino a lire cento.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
