Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Chiunque clandestinamente o contro il divieto dell'Autorita' competente ritiene in casa od in altro luogo un ammasso d' armi, ovvero materie esplodenti od infiammabili, pericolose per la loro qualita' o quantita', ovvero una o piu' pezzi di artiglieria, od altre consimili macchine, e' punito con l'arresto non minore di quattro mesi, e, se le armi sono insidiose, puo' essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorita' di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
