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Chiunque, senza licenza dell'Autorita', in un luogo abitato o nelle vicinanze di esso, ovvero lungo o contro le vie pubbliche, spara armi da fuoco o accende fuochi d'artificio o macchine esplodenti, ovvero fa altre esplosioni, od accensioni pericolose o incomode, e' punito, quando il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'ammenda sino a lire cinquanta; alla quale puo' aggiungersi, nei casi piu' gravi, l'arresto sino a quindici giorni.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
