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[1]Chiunque, senza licenza dell'Autorita' competente, e fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi per le quali occorre la licenza a norma di legge, e' punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda sino a lire duecento.
[2]Se l'arma e' una pistola o rivoltella, il colpevole e' punito con l'arresto sino a quattro mesi.
[3]Se le armi sono insidiose, la pena e' dell'arresto da un mese ad un anno.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
