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[1]Particolari regolamenti, approvati con Regio decreto, sulla proposta dei Ministri della Giustizia e dell'Interno, inteso il parere del Consiglio di Stato, determinano le norme per il trattamento dei condannati all'ergastolo, alla reclusione, alla detenzione ed all'arresto, rispetto alla disciplina, al vitto, al vestiario, al lavoro ed alla sua mercede, durante i varii periodi della pena e secondo i diversi stabilimenti nei quali si possono scontare, come pure per il passaggio da uno ad altro modo di esecuzione, per la revocazione della liberazione condizionale e per applicare le disposizioni contenute nell'ultimo capoverso dell'articolo 22 e nell'articolo 24.

[2]Con regolamenti approvati nello stesso modo, sono determinate le norme per il trattamento e l'educazione dei minorenni, e quelle per il trattamento e la cura degli adulti assegnati alle case di custodia.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art44 · fonte del testo

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