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Chiunque, senza licenza dell'Autorita' competente, affigge o fa affiggere in luogo pubblico o aperto al pubblico stampati, disegni o manoscritti, quando, non riguardino elezioni politiche o amministrative ovvero affari commerciali, vendite o locazioni, e' punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
