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Se i fatti preveduti negli articoli precedenti sono commessi in occasione di violenza o di resistenza all'Autorita', od in riunione di dieci o piu' persone, tutti coloro che hanno avuto parte nel delitto sono puniti con le pene ivi stabilite, aumentate di un terzo; salve le disposizioni del titolo VII del primo libro.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art406 · fonte del testo

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