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Se i fatti preveduti negli articoli precedenti sono commessi in occasione di violenza o di resistenza all'Autorita', od in riunione di dieci o piu' persone, tutti coloro che hanno avuto parte nel delitto sono puniti con le pene ivi stabilite, aumentate di un terzo; salve le disposizioni del titolo VII del primo libro.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
