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[1]Chiunque, per appropriarsi in tutto od in parte l'altrui proprieta' immobiliare o per trarne profitto, ne rimuove od altera i termini, e' punito con la reclusione sino a trenta mesi e con multa da lire cinquanta a tremila.
[2]Con la stessa pena e' punito colui che, senza diritto od oltre il suo diritto, e per procacciarsi un indebito profitto, devia acque pubbliche o private.
[3]Se il delitto e' commesso con violenza o minaccia contro le persone, o da piu' persone, di cui anche una sola palesemente armata, o da piu' di dieci persone, ancorche' non armate, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni e la multa da lire millecinquecento a cinquemila; salve le pene per l'omicidio e la lesione personale secondo le norme stabilite nel titolo VII del primo libro.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
