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[1]Chiunque, per appropriarsi in tutto od in parte l'altrui proprieta' immobiliare o per trarne profitto, ne rimuove od altera i termini, e' punito con la reclusione sino a trenta mesi e con multa da lire cinquanta a tremila.

[2]Con la stessa pena e' punito colui che, senza diritto od oltre il suo diritto, e per procacciarsi un indebito profitto, devia acque pubbliche o private.

[3]Se il delitto e' commesso con violenza o minaccia contro le persone, o da piu' persone, di cui anche una sola palesemente armata, o da piu' di dieci persone, ancorche' non armate, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni e la multa da lire millecinquecento a cinquemila; salve le pene per l'omicidio e la lesione personale secondo le norme stabilite nel titolo VII del primo libro.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art402 · fonte del testo

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