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[1]Chiunque, senza aver avuto parte nel delitto e fuori del caso preveduto dall'articolo 214, acquista, riceve o nasconde danaro o cose provenienti dal delitto medesimo, o si intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, e' punito con la reclusione sino a trenta mesi, purche' non superi in durata la meta' di quella stabilita dalla legge per l'autore del delitto da cui le cose provengono, e con multa sino a lire mille.

[2]Se il danaro o le cose provenivano da un delitto che importi pena restrittiva della liberta' personale eccedente cinque anni, il colpevole e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con multa da lire cento a tremila.

[3]Se il colpevole e' ricettatore abituale, la reclusione e' da tre a nove anni e la multa da lire cinquecento a cinquemila.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art401 · fonte del testo

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