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[1]E' punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno o con multa da lire cinquanta a cinquecento:

[2]1.° chiunque, trovate cose da altri smarrite, se le appropria senza osservare le prescrizioni delle leggi civili sull'acquisto della proprieta' di cose trovate;

[3]2.° chiunque, trovato un tesoro, si appropria arbitrariamente, in tutto ed in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;

[4]3.° chiunque si appropria cose altrui, di cui e' venuto in possesso in conseguenza di un errore o di un caso fortuito.

[5]Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa appropriatasi, si applica la reclusione sino a due anni.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art400 · fonte del testo

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