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Quando taluno dei fatti preveduti nell' articolo precedente e' commesso con minaccia nella vita a mano armata, o da piu' persone delle quali anche una sola palesemente armata o da piu' persone mascherate o altrimenti travisate, ovvero se e' commesso mediante restrizione, anche momentanea, della liberta' personale, la reclusione e' da sette a quindici anni, oltre la vigilanza speciale dell'Autorita' di pubblica sicurezza, e salvo le pene piu' gravi stabilite nel titolo IX quando il delitto e' commesso con omicidio o con lesione personale.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
