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[1]Alla condanna per alcuno dei delitti preveduti nel presente capo e' aggiunta la confisca e soppressione degli scritti, disegni, od altri mezzi coi quali il delitto e' stato commesso; e, ove si tratti di scritture per le quali cio' non possa eseguirsi, e' fatta sulle medesime annotazioni della sentenza.

[2]Ad istanza del querelante, la sentenza di condanna e' pubblicata a spese del condannato, per una o due volte nei giornali indicati dal querelante medesimo, in numero non maggiore di tre.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art377 · fonte del testo

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