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[1]Alla condanna per alcuno dei delitti preveduti nel presente capo e' aggiunta la confisca e soppressione degli scritti, disegni, od altri mezzi coi quali il delitto e' stato commesso; e, ove si tratti di scritture per le quali cio' non possa eseguirsi, e' fatta sulle medesime annotazioni della sentenza.
[2]Ad istanza del querelante, la sentenza di condanna e' pubblicata a spese del condannato, per una o due volte nei giornali indicati dal querelante medesimo, in numero non maggiore di tre.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
