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[1]Quando nel fatto preveduto dall'articolo precedente concorre alcuna delle circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell'articolo 346, ovvero il fatto e' commesso con armi, la pena e' aumentata da un sesto ad un terzo.
[2]Se concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 347, il colpevole e' punito:
[3]1.° con la reclusione non minore di dieci anni, ove il fatto, avendo prodotto gli effetti preveduti nei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente, sia stato commesso per servire di mezzo ad un furto nelle circostanze indicate nel numero 5° dell'articolo 347; 2.° con le pene stabilite nell'articolo precedente, aumentate della meta', negli altri casi.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
