Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 208 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Chiunque, non essendosi proposto il fine di uccidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente e' punito:
tolto: 1.° con la reclusione da cinque a dieci anni, se il fatto ha prodotto una malattia di mente o di corpo certamente o probabilmente insanabile, o la perdita di un senso, di una mano, di un piede, della favella, o della facolta' di generare, o dell'uso di un organo, ovvero una permanente deformazione del viso; o se, commesso contro una donna incinta da chi ne conosceva lo stato, ha prodotto l'aborto;
tolto: 2.° con la reclusione da uno a cinque anni, se il fatto ha prodotto l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, od una permanente difficolta' della favella, od uno sfregio permanente del viso, o se ha prodotto pericolo di vita, od una malattia di mente o di corpo durata venti e piu' giorni, od una incapacita' per ugual tempo di attendere alle ordinarie occupazioni;
tolto: 3.° Con la reclusione sino ad un anno in ogni altro caso, purche' non concorra alcuna delle circostanze indicate nell'articolo seguente; e si procede a querela di parte se il fatto non ha prodotto una malattia di mente o di corpo durata piu' di dieci giorni.aggiunto: Codice Penale-art. 353 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art353 · fonte del testo
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