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[1]Chiunque, non essendosi proposto il fine di uccidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente e' punito:
[2]1.° con la reclusione da cinque a dieci anni, se il fatto ha prodotto una malattia di mente o di corpo certamente o probabilmente insanabile, o la perdita di un senso, di una mano, di un piede, della favella, o della facolta' di generare, o dell'uso di un organo, ovvero una permanente deformazione del viso; o se, commesso contro una donna incinta da chi ne conosceva lo stato, ha prodotto l'aborto;
[3]2.° con la reclusione da uno a cinque anni, se il fatto ha prodotto l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, od una permanente difficolta' della favella, od uno sfregio permanente del viso, o se ha prodotto pericolo di vita, od una malattia di mente o di corpo durata venti e piu' giorni, od una incapacita' per ugual tempo di attendere alle ordinarie occupazioni;
[4]3.° Con la reclusione sino ad un anno in ogni altro caso, purche' non concorra alcuna delle circostanze indicate nell'articolo seguente; e si procede a querela di parte se il fatto non ha prodotto una malattia di mente o di corpo durata piu' di dieci giorni.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
