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Chiunque, nel fine di cagionare un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente, cagiona la morte di alcuno, e' punito con le pene rispettivamente stabilite negli articoli 345 a 347, diminuite di un terzo; e della meta', se la morte e' avvenuta anche per il concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole o di cause sopravvenute.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art349 · fonte del testo

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