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Chiunque, nel fine di cagionare un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente, cagiona la morte di alcuno, e' punito con le pene rispettivamente stabilite negli articoli 345 a 347, diminuite di un terzo; e della meta', se la morte e' avvenuta anche per il concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole o di cause sopravvenute.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
