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[1]Chiunque, con violenza, minaccia od inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine o di matrimonio, una persona di eta' minore, ovvero una donna coniugata, e' punito con la reclusione da tre a sette anni; e se la sottrae o ritiene senza violenza o minaccia, ma col suo consenso, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[2]Se la persona rapita non aveva compiuto gli anni dodici, il colpevole e' punito, anche quando non abbia fatto uso di violenza, minaccia od inganno, con la reclusione da cinque a dieci anni.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art323 · fonte del testo

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