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[1]Per i delitti preveduti nei precedenti articoli si procede solamente a querela di parte; ma la remissione non e' piu' ammessa dopo che fu aperto il dibattimento.
[2]Si procede d'ufficio quando il fatto:
[3]1.° ha prodotto la morte della persona offesa, o e' stato accompagnato da altro delitto che importi una pena restrittiva della liberta' personale non minore di trenta mesi per cui si deve procedere di ufficio;
[4]2.° e' stato commesso in luogo pubblico od esposto al pubblico.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
