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[1]Se alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti e' commesso con abuso di autorita', di fiducia o di relazioni domestiche e simili, la pena, nei casi dell'articolo 314, e' della reclusione da otto a dodici anni, e da quattro a setti anni, nel caso dell'articolo 315.

[2]Se il delitto e' commesso da un ascendente o dal tutore, sopra una persona che non ha compiuto dodici anni, la pena, nei casi dell'articolo 314, e' della reclusione da dieci a quindici anni, e, nel caso dell'articolo 315, da sei a dieci anni.

[3]Se dal fatto e' derivato alla persona offesa un danno nella salute, o la morte, si applicano congiuntamente le pene per la lesione personale o per l'omicidio, secondo le disposizioni del titolo VII del libro primo.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art316 · fonte del testo

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