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[1]Se alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti e' commesso con abuso di autorita', di fiducia o di relazioni domestiche e simili, la pena, nei casi dell'articolo 314, e' della reclusione da otto a dodici anni, e da quattro a setti anni, nel caso dell'articolo 315.
[2]Se il delitto e' commesso da un ascendente o dal tutore, sopra una persona che non ha compiuto dodici anni, la pena, nei casi dell'articolo 314, e' della reclusione da dieci a quindici anni, e, nel caso dell'articolo 315, da sei a dieci anni.
[3]Se dal fatto e' derivato alla persona offesa un danno nella salute, o la morte, si applicano congiuntamente le pene per la lesione personale o per l'omicidio, secondo le disposizioni del titolo VII del libro primo.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
