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[1]Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona dell'uno e dell'altro sesso a congiunzione carnale e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
[2]Con la stessa pena e' punito chiunque si congiunge carnalmente con una persona dell'uno o dell'altro sesso la quale nel momento del fatto:
[3]1.° non ha compiuto gli anni dodici, ovvero gli anni quindici se il colpevole ne e' l'ascendente o il tutore;
[4]2.° non e' in grado di resistere per malattia di mente o di corpo, o per altra causa indipendente dal fatto del colpevole, o per effetto di mezzi fraudolenti da esso adoperati.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
