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Quando il danno alle case derivate da taluno dei delitti preveduti nelle disposizioni contenute nei due primi capi del titolo presente e' assai tenue, ovvero se il colpevole, mosso da pentimento, si e' adoperato ad impedirne o a diminuirne le conseguenze, le quali risultarono assai lievi, la pena puo' essere diminuita da uno a due terzi.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art313 · fonte del testo

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