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[1]Chiunque, mediante incetta o altri mezzi consimili, produce la deficienza o il rincarimento fittizio di sostanze alimentari e' punito con la reclusione sino ad un anno e con multa da lire cento a tremila.
[2]Se il rincarimento e' stato prodotto con false notizie e con altri mezzi fraudolenti, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire cinquecento a cinquemila; alle quali pene e' aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici estesa all'esercizio della professione, se il colpevole e' un pubblico mediatore.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
