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Chiunque, per inavvertenza, imprudenza o negligenza, o per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, fa sorgere il pericolo di un disastro sulle strade ferrate, e' punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquanta a tremila; e con la detenzione da tre a cinque anni e con multa superiore a lire tremila, se il disastro e' avvenuto.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art301 · fonte del testo

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