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Chiunque, per inavvertenza, imprudenza o negligenza, o per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, cagiona un incendio od una esplosione, una inondazione, una sommersione, una rovina od altro disastro di pericolo comune, e' punito con la detenzione sino a trenta mesi e con multa sino a lire mille; e, se vi fu pericolo per la vita delle persone, con la detenzione da uno a cinque anni e con multa da lire trecento a tremila.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
