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Le norme e le pene stabilite negli articoli 288, 289, 290 e 292 si applicano anche a colui che, commettendo su edificii o cose di sua proprieta' uno dei fatti indicati negli articoli medesimi, danneggia o espone a pericolo persone o edificii o cose altrui della specie indicata nei detti articoli, ed egli abbia potuto prevederlo.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
