Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La legge determina i casi nei quali il giudice deve aggiungere alla pena inflitta la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'Autorita' di pubblica sicurezza.
[2]La vigilanza speciale dell'Autorita' di pubblica sicurezza non puo' essere minore di un anno, ne' maggiore di tre; e consiste nell'obbligo fatto al condannato di dichiarare all'Autorita' competente, entro quindici giorni dal termine stabilito nell'articolo 42, in qual luogo intenda fissare la propria residenza, e di adempiere le prescrizioni che gli sono imposte in conformita' alla legge. La stessa Autorita' gli puo' vietare la residenza in luoghi determinati durante il tempo della vigilanza.
[3]Nelle sentenze di condanna alla pena della reclusione per tempo maggiore di un anno, il giudice puo' aggiungere la sottoposizione del condannato alla vigilanza sino al massimo di tre anni.
[4]La sentenza puo' limitare le prescrizioni da imporsi al condannato durante il tempo della vigilanza.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
