Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Chiunque, nello scopo di distruggere in tutto o in parte edifici o cose indicate nell' articolo precedente, colloca o fa esplodere mine, torpedini od altre opere o macchine esplodenti, ovvero colloca od accende materie infiammabili atte a produrre tale effetto, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nell'articolo medesimo.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
