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[1]Chiunque, col diffondere false notizie o con altri mezzi fraudolenti, produce sul pubblico mercato, o nelle borse di commercio, un aumento od una diminuzione nei prezzi di salarli, merci o valori negoziabili sul pubblico mercato o ammessi nelle liste di borsa, e' punito, quando il fatto non costituisca delitto piu' grave, con la reclusione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquecento a tremila.

[2]La pena e' della reclusione da uno a cinque anni, della interdizione temporanea dai pubblici uffici, estesa all'esercizio della professione, e della multa oltre mille lire, se il delitto e' commesso da pubblici mediatori o da agenti di cambio.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art282 · fonte del testo

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