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Chiunque, essendo per legge tenuto a notificare all'Autorita' competente le persone alle quali da' alloggio, scrive o lascia scrivere false designazioni sui registri prescritti dalla legge o dai regolamenti, ovvero notifica all'Autorita' stessa falsamente le persone alloggiate, e' punito con la reclusione sino a tre mesi.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
