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[1]E' punito con la reclusione da uno a diciotto mesi:

[2]1.° chiunque contraffa' passaporti, fogli di via, o di soggiorno, o licenze;

[3]2.° chiunque altera in qualsiasi modo documenti veri della specie indicata nel numero precedente, allo scopo di riferirli a persone, luoghi o tempi diversi da quelli per i quali furono rilasciati, ovvero falsamente ne fa apparire eseguite le vidimazioni od adempiute le condizioni richieste per la loro validita' ed efficacia;

[4]3.° chiunque fa uso di licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno contraffarti od alterati, o li rimette ad altri affinche' ne faccia uso.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art274 · fonte del testo

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