Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Chiunque sopprime o distrugge, in tutto od in parte, con altrui pregiudizio, anche meramente possibile, un documento originale o una copia del medesimo, che, secondo la legge, tiene luogo dell'originale mancante, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 264, 267, 268 e 269, secondo le distinzioni in essi contenute.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
