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Chiunque sopprime o distrugge, in tutto od in parte, con altrui pregiudizio, anche meramente possibile, un documento originale o una copia del medesimo, che, secondo la legge, tiene luogo dell'originale mancante, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 264, 267, 268 e 269, secondo le distinzioni in essi contenute.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art272 · fonte del testo

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