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Quando il colpevole ha commesso uno dei delitti indicati negli articoli precedenti per procurare a se' o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri, e' punito con la reclusione sino a trenta mesi, se trattasi di documento pubblico, e sino ad un anno, se trattasi di documento privato.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
