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Chiunque fa uso o in qualsiasi modo profitta di un documento falso e' punito, ancorche' non sia concorso nella falsita', con le pene rispettivamente stabilite nell' articolo 267, se si tratta di documento pubblico, e con la pena stabilita nell' articolo 269, se si tratta di documento privato.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
