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Chiunque forma, in tutto od in parte, un documento privato falso od altera un documento privato vero in altrui pregiudizio, anche meramente possibile, e' punito, quando se ne sia fatto in qualsiasi modo uso, con la reclusione da dodici a trenta mesi.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
