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Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire dai francobolli, dalle marche da bollo, o dai biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto i segni destinati ad indicare l'uso gia' fattone, e' punito con la reclusione sino a tre mesi e con multa sino a lire cinquecento.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
