Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Chiunque si e' procurato i veri sigilli, bolli o marchi indicati nel presente capo, e ne ha fatto uso a danno altrui, e' punito con la reclusione da quattro mesi a cinque anni e con multa sino a lire tremila.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
